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VADEMECUM ADEMPIMENTI WHISTLEBLOWING

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D. LGS. N. 231, 8 GIUGNO 2001

Scrittura a mano per bambini

ATTO ORGANIZZATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA

DEL WHISTLEBLOWING

1. Premessa

Il presente atto organizzativo stabilisce e regola le modalità operative con cui l’Agenzia Generale dà 
attuazione alle previsioni di cui al D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (intitolato “Attuazione della direttiva 
(UE)  2019/1937  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  riguardante  la  protezione  delle  persone  che 
segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone 
che  segnalano  violazioni  delle  disposizioni  normative  nazionali”)  in  materia  di  “whistleblowing”, 
conformemente  a  quanto  previsto  dalle  linee  guida  ANAC  (Autorità  Nazionale  Anticorruzione) 
approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023. 
In particolare, il presente atto organizzativo ha la finalità di descrivere e disciplinare: 

  1. I soggetti segnalanti e le forme di tutela nei confronti degli stessi e degli altri soggetti coinvolti; 

  2. Il perimetro oggettivo e il contenuto della segnalazione; 

  3. I canali previsti dal D. Lgs. n. 24/2023 e messi a disposizione del whistleblower per la denuncia di presunte anomalie o violazioni (comportamenti, atti od omissioni), anche solo potenziali, di disposizioni  normative  nazionali  o  dell’Unione  europea  che  ledono  gli  interessi  pubblici  o l’integrità dell’Agenzia Generale, commesse da dipendenti, dirigenti, membri degli organi sociali o terzi e di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo;  

  4. Il  processo  interno  di  ricezione  e  di  gestione  della  segnalazione  effettuate  dai  whistleblower approntato dall’Agenzia Generale.

 

Il presente atto organizzativo si applica a Bortoli Assicurazioni SRL SB, Agenzia Generale di Generali Italia di
Venezia Mestre Teatro Vecchio.
Il documento è approvato con delibera della Società, al fine di garantirne la massima diffusione, viene inviato
ai suoi dipendenti e collaboratori ed affisso in luogo accessibile a tutti e pubblicato sul sito internet aziendale.
L’Agenzia Generale, inoltre, intende promuovere opportune attività di formazione del proprio personale
dipendente e autonomo, per assicurare la consapevolezza e la corretta interpretazione del procedimento di
segnalazione adottato.

1.1  AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

1.2  I soggetti segnalanti (“whistleblower”)


Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti: 
-  lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) dell’Agenzia Generale e coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;  
-  lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’Agenzia Generale (es. subagenti o produttori); 
-  volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’Agenzia Generale; 
-  persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate, in via di mero fatto, presso l’Agenzia Generale; -  soggetti  terzi  aventi  rapporti  e  relazioni  d’affari  con  l’Agenzia  Generale  (ad  esempio  clienti,  fornitori, consulenti).  


Le segnalazioni possono riguardare i seguenti soggetti: 
-  dipendenti e/o dirigenti dell’Agenzia Generale; 
-  membri degli organi sociali dell’Agenzia Generale e/o l’Agente Generale; 
-  terzi  (ad  esempio:  fornitori,  consulenti,  collaboratori),  la  cui  condotta  attiva  od  omissiva  possa 
determinare,  in  modo  diretto  o  indiretto,  un  danno  economico-patrimoniale  e/o  di  immagine all’Agenzia Generale. 

-  soggetti  terzi  aventi  rapporti  e  relazioni  d’affari  con  l’Agenzia  Generale  (ad  esempio  clienti,  fornitori, consulenti).  


Le segnalazioni possono riguardare i seguenti soggetti: 
-  dipendenti e/o dirigenti dell’Agenzia Generale; 
-  membri degli organi sociali dell’Agenzia Generale e/o l’Agente Generale; 
-  terzi  (ad  esempio:  fornitori,  consulenti,  collaboratori),  la  cui  condotta  attiva  od  omissiva  possa determinare,  in  modo  diretto  o  indiretto,  un  danno  economico-patrimoniale  e/o  di  immagine all’Agenzia Generale.  

1.3.  Le forme di tutela del segnalante e del segnalato 
Obbligo di riservatezza 

Ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 24/2023 l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso
espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle
segnalazioni.
Allo stesso modo è tutelata l’identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla
conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse. Per identità si intende non solo il
nominativo della persona, ma anche qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o
indirettamente, tale identità.
Pertanto, l’intera procedura di gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno di segnalazione
avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza.
In particolare, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà
consentito esclusivamente al gestore delle segnalazioni, regolarmente nominato con delibera del 5/3/2026, Avv.
Antonio Mammone, soggetto competente e debitamente autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi della
vigente normativa.
Nel caso la segnalazione pervenga a persone diverse dal gestore interno, le persone riceventi la segnalazione
adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o
menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata e trasmetteranno la segnalazione
erroneamente ricevuta nelle modalità e nei termini indicati nel successivo paragrafo 3.1.
La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario all’accertamento della
fondatezza della segnalazione e, se del caso, all’adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all’esaurirsi di eventuali
azioni avviate a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati saranno distrutti. In ogni caso, la conservazione
dei dati non potrà superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l’esito finale
della procedura di segnalazione.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del D. Lgs. n. 24/2023, nell'ambito del procedimento penale,
l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura
Penale.
Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall’Agente Generale contro il presunto autore della
condotta segnalata, l’identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si
fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa. Qualora la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante
sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Nel caso in cui l’identità del
segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l’addebito disciplinare, l’Agente
Generale non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla
rivelazione della propria identità. In tale caso, il gestore interno provvederà quindi ad acquisire tale consenso presso
il segnalante, attraverso richiesta di sottoscrizione del suddetto consenso.
Nei seguenti casi, invece, non si è tenuti a tutelare la riservatezza della identità della persona segnalante:

  • la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato (c.d. “segnalazione in mala fede”) e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;

  • nella segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppur estranei alla sfera aziendale, rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria (ad es. reati di terrorismo, spionaggio).

I dati personali di segnalanti e/o denuncianti sono trattati in conformità alla normativa nazionale ed europea
in materia di tutela dei dati personali (in particolare, Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali,
D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., adeguato alle disposizioni del Regolamento D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e D.Lgs.
n. 51/2018 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonché’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consigli”) per
quanto applicabile.
A tal fine, viene consegnata ai soggetti interessati apposita informativa sul trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679.

1.4. Le forme di tutela del segnalante e del segnalato 
Protezioni da eventuali ritorsioni 


L’Agente Generale garantisce la protezione da qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretto o indiretto, nei confronti della persona segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.  
Per “atto di ritorsione” deve intendersi qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato  o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o della divulgazione  pubblica  e  che  provoca  o  può  provocare  alla  persona  segnalante  o  alla  persona  che  ha  sporto  la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all'art. 17, comma 4 del D. Lgs. n. 24/2023. 
L’assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall’art. 17 del D. Lgs n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.  


I divieti di ritorsione e le misure di protezione previste per il whistleblower si applicano anche:  
-  al facilitatore;  
-  alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;  
-  ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; 

-  agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone; 
-  in caso di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata. 

2. IL PERIMETRO OGGETTIVO

2.1 Il contenuto della segnalazione

Sono  oggetto  di  segnalazione  le  informazioni  sulle  violazioni  (compresi  i  fondati  sospetti)  di  normative 
nazionali  e  dell’Unione  Europea  che  ledono  l’interesse  pubblico  o  l’integrità  dell’Agenzia  Generale,  commesse 
nell’ambito  dell’organizzazione  dell’Agenzia  Generale  con  cui  la  persona  segnalante  intrattiene  uno  dei  rapporti 
giuridici indicati al punto 1.1.  
Le  informazioni  sulle  violazioni  possono  riguardare  anche  le  violazioni  non  ancora  commesse  che  il 
whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le segnalazioni possono riguardare:  
-  illeciti amministrativi, contabili, civili 1  e/o penali;  
-  condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 nonché violazioni del Modello 231 e degli altri 
Protocolli Aziendali;  
-  illeciti  che  rientrano  nell’ambito  di  applicazione  degli  atti  dell’Unione  europea  o  nazionali  relativi  ai 
seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del 
finanziamento  del  terrorismo;  sicurezza  e  conformità  dei  prodotti;  protezione  dei  consumatori; 
protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. 
Non possono essere oggetto di segnalazione: 
-  contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici, legate ad un interesse di carattere 
personale del segnalante; 
-  violazioni già disciplinate nelle direttive e regolamenti dell’Unione Europea e/o nelle disposizioni attuative 
nazionali che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;  
-  violazioni in materia di sicurezza nazionale e in materia di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza 
nazionale; 
-  le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico 
o, ancora, le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. 
voci di corridoio). 
Le segnalazioni devono essere rese in coscienza e buona fede.  
È ammessa la segnalazione in forma anonima.  

2.2. La segnalazione anonima


La segnalazione da cui non è possibile ricavare l’identità del segnalante è considerata anonima. 
La segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente paragrafo. 

Le segnalazioni anonime sono equiparate alle segnalazioni  ordinarie quando le stesse siano adeguatamente 
circostanziate  e  rese  con  dovizia  di  particolari  (con  l’indicazione  di  nominativi,  menzione  di  uffici  specifici, 
procedimenti o eventi particolari, etc.).  
Il  gestore  della  segnalazione  valuta  la  segnalazione  anonima  e  assume  le  iniziative  ritenute  opportune  per l’eventuale seguito di competenza ovvero procede all’archiviazione della stessa.  
Stante l’anonimato non sono applicabili al segnalante le misure di protezione di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3. 
Nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e comunica all’ANAC di aver subito ritorsioni, si applicano le  misure  di  protezione  per  le  ritorsioni  previste  dall’art.  16,  comma  4,  del  D.  Lgs.  24/2023,  per  la  tutela  dalle ritorsioni.  
Le segnalazioni anonime ricevute dal gestore della segnalazione sono registrate e conservate con la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi all’ ANAC di aver subito misure 
ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima. 

3.  I CANALI DI SEGNALAZIONE PREVISTI DAL D. LGS. N. 24/2023  

3.1.  Il canale di segnalazione interna


La persona segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una 
delle violazioni indicate al paragrafo 2 che precede, può effettuare una segnalazione interna utilizzando i canali di 
seguito riportati:  
-  “Portale  Segnalazioni  -  Whistleblowing”,  accessibile  dal  sito  internet 
https://whistleblowing.mrstudiolegale.it/#/, cliccando su CANALE 38; 
- Posta tradizionale, inviando segnalazione scritta all’indirizzo: Avv. Antonio Mammone c/o Studio Legale
M&R – Via Reno 30 – Roma 00198 (solo in caso di indisponibilità del “Portale Segnalazioni Whistleblowing”);
 
In  caso  di  utilizzo  del  canale analogico  tradizionale,  conformemente  a  quanto  previsto  nelle  linee  guida 
Anac, la persona segnalante dovrà aver cura di inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima, contenente i 
suoi  dati  identificativi,  unitamente  alla  fotocopia  del  documento  di  riconoscimento;  la  seconda,  contenente  la 
segnalazione,  in  modo  da  separare  i  dati  identificativi  del  segnalante  dalla  segnalazione.  Entrambe  dovranno  poi 
essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” al gestore della segnalazione. 

 

Le  segnalazioni  possono  essere  effettuate  sia  in  forma  scritta  che  in  forma  orale.  Per  le  segnalazioni  in 
forma orale, la persona segnalante può richiedere un incontro diretto con il gestore delle segnalazioni. 

 

La  persona  segnalante  dovrà  fornire  ogni  elemento  utile  per  consentire  le  verifiche  e  gli  accertamenti 
necessari a valutare la fondatezza e l’oggettività dei fatti segnalati, indicando i riferimenti sullo svolgimento dei fatti 
(es. data, luogo), ogni informazione e/o prova, anche documentale, che possa fornire un valido riscontro circa la 
sussistenza di quanto segnalato; generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto 
dichiarato; generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione.  
L’Agenzia  Generale,  per  il  tramite  del  proprio  gestore  delle  segnalazioni,  si  impegna  ad  analizzare  le segnalazioni ricevute nella lingua italiana.


Chiunque riceva una segnalazione al di fuori dei canali istituiti provvede a trasmetterla (in originale e con gli
eventuali allegati) nel più breve tempo possibile e comunque entro 7 giorni dal suo ricevimento, al gestore delle segnalazioni, nel rispetto dei criteri di massima riservatezza, anche in conformità con le normative in materia di
protezione dei dati e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l’identità delle persone coinvolte, all’indirizzo
Avv. Antonio Mammone c/o Studio Legale M&R – Via Reno 30 – Roma 00198 nel caso di ricevimento di
segnalazione cartacea o via mail a.mammone@mrstudiolegale.it. 

3.2. Il canale di segnalazione esterna


La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre 
una delle seguenti condizioni: 


a) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione 
interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto e 
stabilito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023; 
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; 
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; 
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente 
o palese per il pubblico interesse. 

 

L’ANAC è il soggetto competente a gestire il canale di segnalazione esterno che deve garantire, anche tramite il 
ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della 
persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. 

 

La  segnalazione  dovrà  essere  fatta  accedendo  alla  piattaforma  disponibile  sul  sito  istituzionale  dell’ANAC, 
accedendo al servizio dedicato al “whistleblowing” (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).  

3.3. La divulgazione pubblica


Il D. Lgs. n. 24/2023 introduce un’ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica, 
con la quale le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o comunque attraverso 
mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.  
La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D. Lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni: 
a)  la  persona  segnalante  ha  previamente  effettuato  una  segnalazione  interna  ed  esterna  ovvero  ha  effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dai paragrafi 3.1 e 3.2 e non è stato fornito riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;  
b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; 
c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. 

4.  IL  PROCESSO  DI  RICEZIONE  E  GESTIONE  DELLE  SEGNALAZIONI  PERVENUTE 
TRAMITE IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

 

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al Avv. Antonio Mammone, soggetto dotato dei
requisiti di autonomia, imparzialità e indipendenza, requisiti che l’ANAC ritiene indispensabili e necessari ai fini della
gestione del canale di segnalazione.

 
Il gestore del canale interno di segnalazione è deputato a svolgere le attività inerenti al processo di gestione delle 
segnalazioni. 
Il procedimento di gestione delle segnalazioni si articola nelle seguenti fasi:  
a) ricezione e protocollazione delle segnalazioni e attività preistruttoria; 
b) verifica dei contenuti della segnalazione e attività istruttoria;  
c) trasmissione della segnalazione al soggetto competente.  


Con riferimento alla fase sub a) il gestore della segnalazione compie le seguenti attività: 
-  rilascia  alla  persona  segnalante  avviso  di  ricevimento  della  segnalazione  entro  sette  giorni  dalla  data  di 
ricezione. Nel computo di tale termine non si considerano i giorni festivi e di chiusura aziendale;  
-  mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest’ultima, se necessario, chiarimenti e 
integrazioni, anche documentali; 
-  archivia la segnalazione qualora la stessa risulti infondata “ictu oculi”, ovvero troppo generica e/o priva degli 
elementi necessari ad avviare qualsiasi approfondimento. 


Con riferimento alla fase sub b) il gestore della segnalazione compie le seguenti attività: 
-  in  relazione  all’oggetto  della  segnalazione,  identifica  le  ulteriori  funzioni  aziendali  da  coinvolgere  per  lo svolgimento delle ulteriori verifiche;  
-  valuta le ulteriori azioni da compiere, richiedendo, se del caso, l’intervento di soggetti terzi esterni preposti alle indagini e accertamenti che non possono essere svolti in ambito aziendale; 
-  verifica  la  presenza  di  interessi  personali  del  segnalante  ovvero  di  altri  soggetti  in  rapporto  con quest’ultimo. 

 

Con riferimento alla fase sub c) il gestore della segnalazione compie le seguenti attività: 
-  predispone un report contenente le risultanze emerse dall’attività istruttoria; 
-  nel  caso  in  cui  la  segnalazione  non  sia  ritenuta  manifestamente  infondata,  identifica,  con  propria valutazione, anche tenendo conto di quanto emerso in conseguenza dell’intervento di soggetti terzi esterni, i  soggetti  ai  quali  inoltrare  la  segnalazione  medesima  in  relazione  ai  profili  di  illiceità  riscontrati  e  ai contenuti della segnalazione, individuando il destinatario o i destinatari del  report tra i seguenti soggetti e rimettendo  agli  stessi  i  provvedimenti  decisionali  opportuni  e  susseguenti  alla  segnalazione,  ognuno secondo le proprie competenze: a) Amministratore/i e/o legale/i rappresentante/i pro tempore dell’Agenzia Generale e/o Agente Generale; b) enti o istituzioni esterne; 
-  in  ogni  caso,  il  gestore  della  segnalazione  provvede  a  comunicare  l’esito  della  propria  valutazione all’Amministratore/i legale/i rappresentante/i  pro tempore dell’Agenzia Generale e/o all’Agente Generale, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela dell’Agenzia, ad eccezione dei casi in cui le segnalazioni riguardino l’Amministratore/i legale/i rappresentante/i dell’Agenzia o l’Agente Generale; 
-  qualora il gestore della segnalazione ravvisi che la segnalazione sia intenzionalmente diffamatoria ovvero si riveli  infondata  ed  effettuata  con  dolo  o  colpa  grave,  lo  comunica  all’Amministratore/i  e/o  legale/i rappresentante/i  pro  tempore  dell’Agenzia  Generale  e/o  all’Agente  Generale  che  valuta  la  responsabilità, sotto il profilo disciplinare, del soggetto segnalante. 
 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 24/2023, il gestore della segnalazione deve, a prescindere dalla conclusione  o  meno  delle  fasi  in  cui  si  articola  il  procedimento  di  gestione  della  segnalazione,  fornire  un 
riscontro, anche interlocutorio, al segnalante entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di 
tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. 
Qualora il gestore della segnalazione intenda procedere alla archiviazione della segnalazione, dovrà parimenti 
fornire riscontro al segnalante entro lo stesso termine e motivare la propria scelta di procedere all’archiviazione della 
segnalazione. 


Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 24/2023, il gestore della segnalazione, al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, assicura la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione, nonché la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e le relative attività di verifica. 
Le  segnalazioni  e  la  relativa  documentazione  sono  conservate  per  il  tempo  necessario  al  trattamento  della 
segnalazione  e  comunque  non  oltre  cinque anni  a  decorrere  dalla data della comunicazione  dell’esito  finale  della 
procedura di segnalazione.  
 
Il gestore della segnalazione raccoglie, annualmente ed in forma anonima, i dati relativi alle segnalazioni e allo stato  dei  procedimenti  di  gestione  delle  segnalazioni  medesime  (es.  numero  di  segnalazioni  ricevute,  tipologie  di illeciti segnalati, ruoli e funzioni degli incolpati, tempi di definizione del procedimento disciplinare, etc.) pervenute in corso d’anno, al fine di identificare le aree di criticità dell’Agenzia Generale sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno.  

5.  PRIVACY 
 

Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy il titolare del trattamento dei dati personali acquisiti nella gestione 
delle segnalazioni è individuato nell’Agente Generale. 
La documentazione relativa alle segnalazioni è confidenziale e pertanto il titolare adotta le opportune misure di sicurezza 
atte  a  garantire  una  appropriata  gestione  e  archiviazione  della  documentazione  assicurando  inoltre  l’accesso  alle 
informazioni  ivi  contenute  “esclusivamente  ai  soggetti  che  abbiano  necessità  di  conoscerle  per  lo  svolgimento 
dell’attività  lavorativa,  in  ragione  delle  responsabilità  attribuite  e  in  relazione  al  ruolo/posizione  organizzativa 
ricoperta nell’Impresa (principio del need-to-know)”.  
I  dati  personali  dei  segnalanti  e  di  altri  soggetti  eventualmente  coinvolti,  acquisiti  in  occasione  della  gestione  delle segnalazioni,  saranno  trattati  in  piena  conformità  a  quanto  stabilito  dall’attuale  Normativa  privacy,  nonché  nella misura necessaria e per il periodo strettamente necessario per le finalità previste dalla stessa. 

6.  DISPOSIZIONI FINALI 
 

La  procedura  e  le  disposizioni  individuate  nel  presente  atto  potranno  essere  sottoposti  a  eventuale  revisione  qualora necessario. 

7.  CLAUSOLA DI RINVIO 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda al D.lgs. n. 24/2023, alle indicazioni fornite da 
ANAC e alla normativa vigente. 

Premessa
1.1  AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO
1.3.  Le forme di tutela del segnalante e del segnalato 
1.4. Le forme di tutela del segnalante e del segnalato 
2. IL PERIMETRO OGGETTIVO
2.2. La segnalazione anonima
3.  I CANALI DI SEGNALAZIONE PREVISTI DAL D. LGS. N. 24/2023  
3.2. Il canale di segnalazione esterna
3.3. La divulgazione pubblica
4.  IL  PROCESSO  DI  RICEZIONE  E  GESTIONE  DELLE  SEGNALAZIONI  PERVENUTE  TRAMITE IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO
5. PRIVACY
6.  DISPOSIZIONI FINALI 
3.1.  Il canale di segnalazione interna
2.1 Il contenuto della segnalazione
7.  CLAUSOLA DI RINVIO 
1.2  I soggetti segnalanti (“whistleblower”)
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